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Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dall’Assemblea anche al di fuori dei Rappresentanti delle Associazioni.
2. Non possono essere eletti Probiviri i componenti il Consiglio Direttivo od il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Collegio dei Probiviri resta in carica quanto il Consiglio Direttivo. I suoi componenti sono rieleggibili.
4. Nella prima riunione il Collegio nomina nel proprio seno il Presidente.
5. Al Collegio dei Probiviri spetta di:
    a) Dirimere le controversie che comunque riguardino l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni statutarie,         regolamentari o derivanti da interpretazioni prese  legalmente dagli Organi statutari competenti, fatta eccezione soltanto per quelle che non possono formare oggetto di compromesso;
    b) Risolvere ogni controversia fra aderente e aderente o comunque rimessa al suo giudizio;
    c) Convocare l’Assemblea nel caso previsto dall’art. 8 punto 3.
6. I Probiviri decideranno secondo equità non senza aver tentato la conciliazione amichevole, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo da essi ritenuto più idoneo ed assegnando alle parti termini per la presentazione dei documenti, delle memorie difensive e dei ricorsi.
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NominativoAssociazione di appartenenzaTipo carica
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Albasi Enrico Guardie Ecologiche Volontarie  
Rabeschi Alfio G.C.V.P.C. I Lupi Sez. di Piacenza  
Vegetti Mario Gruppo intercomunale Protezione Civile "Alfa"  
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