1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dall’Assemblea anche di fuori dei Rappresentanti delle Associazioni aderenti. 2. Non possono essere eletti Revisori dei Conti i componenti il Consiglio Direttivo. 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dall’Assemblea e resta in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili. 4. Il Collegio nella prima riunione provvede a nominare al proprio interno un Presidente ed un Segretario. 5. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili, lo stato della cassa e l’inventario dei beni mobili ed immobili. Esamina e controlla preventivamente il conto consuntivo e ne riferisce all’Assemblea in sede di presentazione. Convoca l’Assemblea nel caso previsto dall’art. 8 punto 3. |
